Cass. civile, sez. II del 1996 numero 7492 (12/08/1996)


A norma dell' art. 1875 cod. civ. la costituzione della rendita vitalizia a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede la forma dell' atto pubblico "ad substantiam". Tuttavia, poiché l' ipotesi prevista dall' art. 1875 cod. civ. si verifica se la liberalità sia disposta con un contratto avente i requisiti prescritti dall' art. 1411 cod. civ., non è sufficiente ad integrarla che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto da un contratto concluso da altri soggetti, ma è necessario che costoro, come contraenti, glielo abbiano attribuito direttamente, come elemento del sinallagma.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1996 numero 7492 (12/08/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti