Cass. civile, sez. II del 1996 numero 6354 (13/07/1996)


Perché l' impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l' uso della diligenza spiegata per rimuovere l' ostacolo frapposto da altri all' esatto adempimento. Ne deriva che al fine di esonerare da responsabilità il promittente compratore il quale giustifichi il proprio inadempimento dell' obbligo di stipulare il contratto definitivo con il rifiuto del notaio di rogare lo strumento pubblico di vendita (adducendosi, nella specie, dal professionista la pendenza di una procedura espropriativa di parte del fondo ed il conseguente rischio di incorrere nel reato di lottizzazione abusiva) il giudice del merito non può considerare tale rifiuto, di per se, quale causa esonerativa di responsabilità senza accertare la legittimità dello stesso e senza indagare sull' eventuale attività svolta dal promittente compratore per superarne le ragioni, se legittime e, in caso contrario per rimuovere in altro modo l' ostacolo frapposto dal notaio.

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