Cass. civile, sez. II del 1996 numero 6262 (10/07/1996)


IL requisito della forma scritta per i contratti degli enti pubblici non esclude che la loro conclusione possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra le parti contraenti, (dichiarazioni che nella fase formativa del contratto si atteggiano come proposta e accettazione fra assenti) così come avviene nella negoziazione comune, e che per tali effetti la delibera dell' ente possa esser comunicata al privato. Tuttavia con riguardo ai contratti stipulati dai Comuni, affinché la suddetta comunicazione possa valere quale proposta (o accettazione) è necessario che essa avvenga ad opera del Sindaco quale organo rappresentativo dell' ente.

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