Cass. civile, sez. II del 1996 numero 1935 (09/03/1996)


L'art. 687, primo comma, cod. civ. ha il fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni. Siccome tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto del primo comma dell'art. 277 e del primo comma dell'art. 687 cod. civ. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1996 numero 1935 (09/03/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti