Cass. civile, sez. II del 1996 numero 1267 (19/02/1996)


Al fine di accertare se nella vendita di aree fabbricabili i contraenti abbiano inteso costituire una servitù prediale a vantaggio e a carico di fondi esistenti ovvero dei costruendi edifici, é necessario far ricorso al criterio dell’attualità o meno dell'utilitas in cui si concreta il contenuto della servitù, poiché‚ se l'utilitas presuppone la costruzione degli edifici, si verte nell'ipotesi del secondo comma dell'art. 1029 Codice civile e pertanto il fatto costitutivo della servitù sorge soltanto con la realizzazione della costruzione; se, invece, il vantaggio ed il corrispondente peso siano indipendenti da tale realizzazione edificatoria, in guisa da inerire direttamente ai suoli non ancora edificati (come nelle convenzioni con cui si vieta di costruire ad una certa distanza dal confine) si verte nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. cit., di servitù immediatamente costituita con carattere ed effetti reali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1996 numero 1267 (19/02/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti