Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7073 (22/06/1995)


In tema di successione legittima, il principio secondo cui, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare un'accettazione valida, ma con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione (eventi che configurano una "condicio juris") del diritto dei primi chiamati - si applica anche in relazione all'art. 943 del codice del 1865, per il quale il termine trentennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità doveva farsi decorrere dal giorno dell'apertura della successione, salvo il caso di istituzione condizionale e quello in cui, essendovi stata accettazione da parte dei primi chiamati, il loro acquisto ereditario fosse venuto meno. Né tale norma può ritenersi contrastante con l'art. 24 della Costituzione, in quanto anche l'abrogato codice civile riconosceva la possibilità giuridica di esperire la "actio interrogatoria" per costringere i chiamati anteriormente a dichiarare in breve termine l'accettazione o la rinunzia all'eredità.

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