Cass. civile, sez. II del 1995 numero 6683 (13/06/1995)


La servitù, ai sensi dell'art. 1030 cod. civ., può anche comportare, per il proprietario del fondo servente, l'obbligo di un "facere", se così sia stabilito dal titolo o dalla legge, purché esso costituisca solo un' obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, essendo volto solo a consentirne il concreto esercizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto della servitù di non collocare e mantenere nel fondo alberi che impedissero la visuale del panorama dal fondo vicino quello di rimuovere o potare gli alberi già esistenti che ostacolassero l'esercizio della veduta).

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