Cass. civile, sez. II del 1995 numero 243 (10/01/1995)


La norma dettata dall'art. 600 cod. civ. - per la quale le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno effetto se entro un anno dal giorno in cui il testamento é eseguibile non é presentata l'istanza per ottenere il riconoscimento - si applica tanto agli enti giá esistenti di fatto, come a quelli non ancora esistenti, neppure di fatto.Integra fedecommesso, vietato dall'art. 899 del codice civile del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituto) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria, quando ricorrano le seguenti circostanze: a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedono l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis" espansiva della proprietà.

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