Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1159 (01/02/1995)


In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espresse domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornire la prova.

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