Cass. civile, sez. II del 1994 numero 9381 (10/11/1994)


Il principio dell' apparenza del diritto può invocarsi in tema di rappresentanza solo in presenza di elementi obiettivi atti a giustificare, in relazione al contratto concluso, l' opinione del terzo che abbia contratto con il "falsus procurator" in ordine alla corrispondenza fra la situazione apparente e quella reale. Tale opinione deve essere ragionevole e cioè non determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo, il quale non attenendosi ai dettami della legge od a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si affidi invece alla mera apparenza incorrendo in errore. L' accertamento degli elementi richiesti perché possa attribuirsi rilevanza giuridica alla situazione apparente, rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito il cui apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, qualora sia immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, si è ritenuto negligente il comportamento del contraente che non si è curato di verificare i poteri del "falsus procurator" nonostante la possibilità di richiedere informazioni telefoniche o epistolari).

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