Cass. civile, sez. II del 1994 numero 5862 (17/06/1994)


La regola dell' integrazione del contratto prevista dall' art. 1374 cod. civ. opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l' abbiano espressa in modo lacunoso ed ambiguo e va, quindi, esclusa quando, secondo l' insindacabile apprezzamento del giudice del merito, le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto e del contenuto delle loro prestazioni.

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