Cass. civile, sez. II del 1994 numero 5552 (08/06/1994)


In tema di azione redibitoria per vizi della cosa oggetto del contratto di compravendita, mentre l'alienazione, da parte del compratore, della cosa stessa non può ex se precludere a quest'ultimo la possibilità di sperimentare la detta azione - verificandosi, invece, siffatta preclusione solo quando l'atto dispositivo debba intendersi realmente correlato ad una volontà di accettare la cosa nonostante le deficienze in essa riscontrate -, spetta al compratore, una volta constatata la ricorrenza dell'evento considerato dalla legge (art. 1492, terzo comma cod. civ.) potenzialmente preclusivo, dimostrare che questo, per le particolarità della fattispecie, non può essere idoneo a concretare siffatta potenzialità e ad impedire, quindi, la proponibilità della domanda di risoluzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1994 numero 5552 (08/06/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti