Cass. civile, sez. II del 1994 numero 4033 (28/04/1994)


Poiché per il disposto dell' art. 2384 cod.civ., nel testo modificato dall' art. 5, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali risultanti dall' atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, la comunicazione da parte degli amministratori di una società cooperativa dell' accettazione di una proposta di contratto (nella specie: appalto) fatta da un terzo alla società è vincolante per la cooperativa ai sensi dell' art. 1326 cod.civ., ancorché la deliberazione del consiglio di amministrazione di accettazione della proposta sia stata revocata dall' assemblea, risolvendosi tale revoca in un conflitto puramente interno alla società, inopponibile al terzo contraente.Le disposizioni dello statuto di una società di capitali che attribuiscano all' assemblea dei soci il potere di licenziare dipendenti di una determinata categoria configurano limitazioni al potere sia deliberativo che rappresentativo dell' amministratore avente la rappresentanza legale della società e, pertanto, ai sensi dell' art. 2384, secondo comma, cod.civ. (nel testo fissato dall' art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127), non hanno effetto nei confronti dei terzi, fra i quali rientra anche il lavoratore licenziato, restando escluso che il medesimo possa far valere quelle limitazioni per contestare la validità o l' efficacia del licenziamento intimatogli dall' amministratore senza preventiva delibera societaria: cass. 28 novembre 1992, n. 12741. Vedi anche cass. 12 ottobre 1992, n. 11115, in Foro it. 1993, I, 1913 con nota di Formica, secondo la quale nella società per azioni il dipendente (o anche il funzionario) va distinto dagli organi della stessa deputati all' azione esterna (forniti cioè di ciò che la legge qualifica come potere di rappresentanza: art. 2384 cod.civ.), che sono gli amministratori; ne consegue che solo con riferimento a tali soggetti è applicabile la cosiddetta teoria organica in virtù della quale la persona fisica che agisce per l' ente non è un rappresentante, ma è lo strumento di diretta imputazione dell' attività giuridica all' ente, mentre il dipendente può assumere poteri di rappresentanza solo in forza e nei limiti delle funzioni di procuratore o commesso ad esso attribuite.

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