Cass. civile, sez. II del 1994 numero 3891 (23/04/1994)


L' offerta di "reductio ad aequitatem" ad opera della parte contro la quale è chiesta una pronuncia di rescissione per lesione non richiede l' esatta indicazione delle clausole da modificare e dei limiti entro cui debbano essere modificate, potendo la parte anche rimettersi al giudice per la concreta individuazione delle modifiche, ma è pur sempre necessario al fine di impedire la pronuncia di rescissione che, ove manchi l' adesione del destinatario, l' offerta presenti un minimo di specificazione, onde consentire al giudice, sostituendosi alla parte, di valutarne l' adeguatezza.

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