Cass. civile, sez. II del 1994 numero 2453 (15/03/1994)


In termine di giorni 30, previsto dall' art. 1132 cod. civ., per l' atto di estraniazione del condomino dissenziente è di decadenza, com' è fatto palese dalle parole usate e dalla "ratio legis" correlata all' esigenza di provvedere in tempi brevi all' amministrazione e di dare certezza ai rapporti condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità: ne consegue che la decadenza per la relativa inosservanza non può essere rilevata dal giudice di ufficio.

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