Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1497 (16/02/1994)


Poiché la servitù di acquedotto comprende la facoltà quale "adminiculum servitutis" di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua, operare i necessari spurghi e procedere alle riparazioni occorrenti per il conseguimento dell'"utilitas" in cui essa si sostanzia, il possesso della servitù si estende anche ai manufatti e alle opere esistenti nel fondo servente. Pertanto, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato (art. 1064 cod. civ.), derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 cod. CIV..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1497 (16/02/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti