Cass. civile, sez. II del 1993 numero 4558 (17/04/1993)


Le obbligazioni contratte verso i terzi dall' amministratore del condominio (o da chi altri sia stato delegato dai condomini a contrarle) per conto del condominio e nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell' assemblea, sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in base all' art. 1284 cod. civ., sono, quindi, solidalmente responsabili, nei confronti del terzo, dell' adempimento delle predette obbligazioni, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio può agire per la tutela del suo diritto sia contro l' amministratore o di chi altri abbia contratto l' obbligazione per delega o in rappresentanza dei condomini, sia nei confronti dei singoli condomini, direttamente obbligati nei suoi confronti.

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