Cass. civile, sez. II del 1993 numero 1921 (16/02/1993)


La costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi appartiene esclusivamente a costui, non potendo riconoscersi alle norme sulla comunione legale fra i coniugi - né in particolare all' art. 177 lett. a) cod. civ. che assoggetta alla comunione gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio - carattere derogatorio al principio generale dell' accessione di cui all' art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista la proprietà delle opere costruite sul suo fondo "ipso iure" al momento dell' incorporazione, senza necessità di una specifica manifestazione di volontà, potendo l' operatività di tale principio essere derogata soltanto dal titolo o da una specifica disposizione di legge che attribuisca in tutto o in parte la proprietà dell' opera costruita sul suolo ad un soggetto distinto dal proprietario del medesimo.

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