Cass. civile, sez. II del 1992 numero 5066 (28/04/1992)


La dichiarazione recettizia di riscatto, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., produce i suoi effetti reali nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario senza necessità di un atto di retrocessione ed anche se non sia stato contestualmente pagato il prezzo (e le eventuali spese), la cui obbligazione, non essendo in funzione casuale al retratto, (al quale è inapplicabile la decadenza prevista dall'art. 1503 cod. civ., che si riferisce al riscatto convenzionale), può anche essere eseguita in un momento successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione di riscatto.

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