Cass. civile, sez. II del 1991 numero 7797 (13/07/1991)


In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 cod. civ. prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si debbono rendere i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto, né in particolare impone il ricorso a quelle degli artt. 263 e segg. cod. proc. civ., la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa ed affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso (nella specie, consulenza tecnica).

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