Cass. civile, sez. II del 1991 numero 6647 (12/06/1991)


In tema di prescrizione delle servitù (art. 1073 cod. civ.), la ripartizione dell' onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2939 cod. civ.), la prova dei fatti su cui l' eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, cod. civ.), deve darsi da chi l' ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l' ha esercitata per almeno un ventennio.

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