Cass. civile, sez. II del 1991 numero 6570 (10/06/1991)


Il contratto preliminare, pur lasciando alle parti la possibilità di addivinire ed ulteriori pattuizioni marginali, deve contenere gli elementi essenziali della futura convenzione, fra cui la determinazione o determinabilità dell'oggetto, non essendo, tuttavia, esclusa la validità del contratto allorquando l'oggetto possa determinarsi attraverso atti e fatti storici, anche successivi alla sua conclusione, e perfino in base ad elementi del mondo esterno ad esso estranei o anche per "relationem".

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