Cass. civile, sez. II del 1991 numero 5684 (20/05/1991)


La risoluzione consensuale del contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari non richiede la forma scritta "ad substantiam", in quanto non produce alcun effetto di natura reale, ma solo l' estinzione delle precedenti obbligazioni personali. In conseguenza, non essendo la forma scritta dell' accordo risolutorio imposta da una espressa disposizione di legge, e non ravvisandosi l' identità di "ratio legis" con la disposizione dell' art. 1351 cod. civ., deve trovare normale esplicazione il principio della libertà di forma nella manifestazione di volontà e deve lasciarsi al giudice di merito la facoltà di valutare con prudente criterio se il contratto sia stato risolto per consenso manifestato in forma verbale o per "facta concludentia".

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