Cass. civile, sez. II del 1991 numero 2712 (14/03/1991)


Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentante faccia pervenire volontariamente la procura a conoscenza del rappresentante, con la conseguenza che tale conferimento non può ritenersi verificato se il rappresentato abbia trattenuto la procura presso di sé o presso un proprio fiduciario.Poiché la procura irrevocabile è un negozio unilaterale recettizio, costituito dall' unica dichiarazione di volontà del rappresentato, solo quest' ultimo può chiedere, ai sensi dell' art. 72 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, la restituzione della relativa scrittura privata al notaio che abbia autenticato la sottoscrizione.

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