Cass. civile, sez. II del 1991 numero 13523 (16/12/1991)


Ai sensi dell'art. 1903 cod. civ. l'ambito dell'attivita dell' agente di assicurazione cosiddetto a gestione libera - per distinguerlo dall'agente legato all'impresa da un rapporto di subordinazione - non e necessariamente limitato al promuovimento dei contratti per conto della societa proponente, in quanto, secondo la disciplina degli artt. 1744 e 1752 cod. civ., estesa agli agenti di assicurazione nei limiti stabiliti dal successivo art. 1753, e consentito attribuire agli agenti, anche a gestione libera, la facolta di riscuotere i crediti della preponente e la rappresentanza della medesima.Ne consegue che il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facolta di nomina dei difensori, puo essere validamente conferito ai predetti agenti per un'attivita (riscossione dei premi) per la quale essi siano gia investiti di un potere di rappresentanza sostanziale in base alle condizioni generali di polizza, nel rispetto, pertanto, del disposto dell'art. 77 cod. proc. civ. il quale non consente il conferimento di una rappresentanza meramente processuale disgiunta da quella sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

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