Cass. civile, sez. II del 1991 numero 11840 (06/11/1991)


La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprietà della cosa al compratore simultaneamente per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione progressiva suscettibile soltanto di effetti meramente preliminari, aventi per contenuto quello di porre in essere un successivo negozio, ma configura un' ipotesi di contratto definitivo di vendita obbligatoria, di per sé idoneo e sufficiente a produrre l' effetto traslativo della proprietà al momento in cui la cosa verrà ad esistenza a norma dell' art. 1472 cod. civ.. Da ciò consegue che il contratto definitivo di vendita di immobile futuro deve a norma dell' art. 1350 cod. civ. rivestire "ad substantiam" la forma scritta e che alla stessa forma è assoggettato l' accordo risolutorio del contratto predetto, giacché le esigenze che sono a fondamento della prescrizione della forma scritta con riguardo ad un determinato contratto sussistano anche per l' accordo risolutorio di esso.

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