Cass. civile, sez. II del 1991 numero 11213 (23/10/1991)


La specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: deroga alla competenza territoriale) ai sensi dell' art. 1341, secondo comma, cod. civ. è requisito per l' opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente (che è il solo legittimato a farne valere la mancanza), ma non anche per la loro efficacia nei confronti della stessa parte che le ha predisposte.

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