Cass. civile, sez. II del 1991 numero 11118 (21/10/1991)


La tolleranza è caratterizzata, in rapporto al godimento consentito di un bene, dalla accondiscendenza del "dominus" dello stesso (derivante da rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di opportunità) manifestata in modo da essere nota al destinatario, tale che quest'ultimo, nell'usufruire del bene altrui, abbia sempre presente la eventualità e la legittimità di un sopravveniente divieto. Tale situazione, peraltro, non può essere desunta esclusivamente dalla frequenza con cui venga utilizzata la cosa altrui, e ciò in particolare nel caso di passaggio attraverso fondi altrui, trattandosi dell'esercizio di una servitù discontinua costituita per sua stessa natura da attività saltuaria e sporadica.

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