Cass. civile, sez. II del 1990 numero 2326 (21/03/1990)


Per i figli naturali, il termine di prescrizione del diritto di accettare l' eredità del loro genitore, ai sensi dell' art. 480 cod. civ.- secondo i principi fissati, dalla corte costituzionale con la sentenza "interpretativa di rigetto" n.191 del 1983- decorre dal passato in giudicato della sentenza di accertamento del loro "status", trovandosi essi fino a tale accertamento nella impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l'eredità. Detto principio è applicabile anche con riferimento ai figli naturali nati anteriormente all' 1 luglio 1939, considerando che il loro diritto di chiedere la dichiarazione dello "status"- escluso dall' art. 123 disp. att. cod. civ., fino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa norma avvenutaon la sentenza n.7 del 1963 della corte costituzionale- è stato espressamente riconosciuto dall' art.1 della legge 23 novembre 1971 n.1047, che ha fissato un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l'esercizio dell' azione di dichiarazione di paternità naturale (con il conseguente sorgere del diritto potestativo di accettazione dell'eredità, inscindibilmente connesso con l' accertamento dello "status" e da questo dipendente).

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