Cass. civile, sez. II del 1989 numero 4775 (10/11/1989)


Gli interessi compensativi sul prezzo (art. 1499 cod. civ.) sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa, allo scopo cioè di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione. Consegue che gli interessi compensativi non decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta o promessa in vendita, con anticipata attribuzione del relativo godimento e dei frutti prodotti dalla cosa stessa, sia avvenuta prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale, atteso che devesi ritenere in tale ipotesi che le parti, nell'ambito di una libera valutazione dei rispettivi interessi, abbiano considerato l'anticipata attribuzione della res vendita al compratore come componente della regolamentazione convenzionale degli interessi medesimi, rimanendo questi dovuti, ove il pagamento del prezzo sia stato convenuto per una data o correlato ad un evento (quale, nella promessa di vendita, la stipula del contratto definitivo) successivi alla consegna del bene all'acquirente, dal momento in cui, con la scadenza di detta data od il verificarsi di tale evento, il credito della somma capitale o del residuo prezzo sia divenuto, oltre che liquido, anche esigibile in funzione di corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae (salvo a convertirsi in interessi moratori, dovuti dal giorno della costituzione in mora nel caso di ritardo colpevole del debitore nel soddisfacimento del credito).

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