Cass. civile, sez. II del 1989 numero 4554 (31/10/1989)


La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta - ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. - non può essere fatta valere dalla parte che, con il suo inadempimento, abbia ritardato la esecuzione del contratto, rendendo necessario il ricorso della parte adempiente alla tutela giudiziaria; infatti, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1221 COD.CIV.), deve a fortiori ritenersi che sia a carico della stessa parte la sopravvenienza della eccessiva onerosità, la quale, rispetto all'ipotesi dell'impossibilità della prestazione, costituisce una situazione meno grave.

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