Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6816 (14/12/1988)


In tema di vendita, solo l'omessa indicazione del prezzo o la sua indeterminabilità comportano la nullità del contratto risolvendosi nella mancanza di uno dei requisiti essenziali dello stesso (artt. 1325 n. 3, 1346 e 1418 cod. civ.), mentre l'omesso pagamento del prezzo pattuito può dar luogo soltanto alla sua risoluzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6816 (14/12/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti