Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6503 (30/11/1988)


Nella vendita su campione, lo stesso non solo deve già esistere al tempo della stipulazione del contratto ma deve anche essere individuato nella fase della sua formazione, essendo elemento costitutivo dell'accordo negoziale, quale termine vincolante per l'identificazione dell'oggetto del contratto nelle sue qualità essenziali. Pertanto la prova della difformità della merce consegnata, rispetto a quella pattuita, deve essere ricavata esclusivamente mediante il raffronto con il campione convenzionalmente pattuito, come unico mezzo di prova, anche se le parti non abbiano disposto alcuna cautela per assicurarne la conservazione o la identificazione, nel qual caso il contratto è comunque valido non essendo impossibile, ma solo più gravosa, la prova dell'identità al campione.

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