Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6143 (14/11/1988)


Le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto presuppongono l' avvenuto trasferimento della proprietà della stessa, non trovano applicazione in tema di contratto preliminare di vendita, il quale è caratterizzato dalla mancanza dell' effetto traslativo; pertanto, in caso di preliminare di vendita di un appartamento, con consegna dello stesso prima della stipula dell' atto definitivo e correlativo inizio del pagamento rateale del prezzo da parte del promissario acquirente, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita quest' ultimo - senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all' art. 1495 cod. civ. per la denuncia dei vizi della cosa venduta - ad opporre la "exceptio inadimpleti contractus" al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresì a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest' ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa.

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