Cass. civile, sez. II del 1988 numero 5688 (19/10/1988)


In tema di accettazione tacita di eredità si deve avere riguardo più all' animus dell' agente ed alla sua volontà, dalla quale l' atto procede, che all' atto stesso - trattandosi di interpretazione della volontà - senza e contro la quale non si diventa eredi; il relativo apprezzamento, risolvendosi in un' indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, purché congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto.

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