Cass. civile, sez. II del 1988 numero 2997 (16/04/1988)


Il negozio di espromissione si caratterizza per la spontaneità dell' intervento del terzo senza che il debitore originario ne sia parte, consistendo in una stipulazione tra il creditore ed il terzo con la conseguenza che l' obbligo da questi assunto nei confronti del creditore ha una propria individualità giuridica e non necessita di alcuna ulteriore giustificazione.Pertanto, l' obbligazione assunta dal terzo, ove il contrario non risulti dalla dichiarazione espromissoria, è del tutto svincolata dai rapporti esistenti con il debitore originario, il quale è estraneo alla stipulazione, onde non sono opponibili al creditore eccezioni non fondate sul rapporto di espromissione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1988 numero 2997 (16/04/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti