Cass. civile, sez. II del 1988 numero 2662 (30/03/1988)


Le disposizioni degli artt. 720 e 722 cod. civ. concernenti gli immobili indivisibili o non comodamente divisibili - in relazione ai quali soltanto è derogabile la regola del diritto del coerede ad avere in natura la propria porzione dei beni ereditari - trovano applicazione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1116 cod. civ., anche in tema di divisione di immobili in comunione non ereditaria, con la conseguenza che in tal caso il diritto del comunista alla divisione in natura (art. 1114 cod. civ.) sussiste anche se altro condividente abbia realizzato, sulla porzione d'immobile da lui occupata in base ad una divisione di fatto, costruzioni o altre opere influenti sul valore del cespite da dividere, salvo che tale circostanza - la quale integra, di per sé, soltanto una ragione di credito da regolare in sede di resa di conto fra i condividenti - abbia comportato una situazione di indivisibilità o di non comoda divisibilità ai sensi della suindicata disciplina in tema di divisione ereditaria.

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