Cass. civile, sez. II del 1988 numero 1510 (12/02/1988)


Gli interessi compensativi che, a norma dell'art. 1499 cod. civ., hanno lo scopo di compensare il venditore dal mancato godimento della cosa consegnata prima del pagamento del prezzo, possono essere convenzionalmente estesi - in misura maggiore o minore del tasso legale - all'intervallo tra la conclusione del contratto e la consegna della cosa.

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