Cass. civile, sez. II del 1987 numero 8863 (28/11/1987)


La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprietà della cosa al compratore simultaneamente e per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione progressiva, di carattere e con effetti meramente preliminari (aventi per contenuto quello di porre in essere un successivo negozio), ma configura un'ipotesi di vendita obbligatoria di per sè sufficiente a produrre l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui la cosa verrà ad esistenza.

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