Cass. civile, sez. II del 1987 numero 8780 (26/11/1987)


La revoca del testamento, quando non è espressa (art.. 680 cod. civ.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art.. 682 cod. civ.), nella distruzione del testamento olografo (art.. 684 cod. civ.), nel ritiro del testamento segreto (art.. 685 cod. civ.), e nell' alienazione o trasformazione della cosa legata (art.. 686 cod. civ.). Quest' ultima forma di revoca tacita del testamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e non a quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con tale mezzo.

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