Cass. civile, sez. II del 1987 numero 3323 (06/04/1987)


Perché l'acquirente (o il promissario acquirente) possa avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento del prezzo ai sensi dell'art.. 1481, primo comma, cod. civ. - il quale costituisce una particolare applicazione al contratto di compravendita del generale principio dell'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento posto dall'art.. 1460 cod. civ. - è necessario e sufficiente il timore che le pretese del terzo sulla cosa oggetto del contratto possano essere fondate. Tuttavia, per il collegamento dell'istituto con il disposto dell'art.. 1460 cod. civ., l'esercizio di detta facoltà postula, non solo che risulti concretamente la volontà del terzo di promuovere azione volta ad ottenere il riconoscimento dei suoi asseriti diritti sul bene, ma anche che la sospensione del pagamento del prezzo non sia contraria alla buona fede; e tale indeclinabile condizione ricorre quando il pericolo alla libertà del bene abbia la necessaria connotazione di serietà e di concretezza, in modo che possa escludersi che esso rappresenti per l'acquirente un semplice pretesto per non adempiere la propria obbligazione. (Nella specie i giudici di merito avevano ritenuto legittima la sospensione del pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente di un fondo, in base alla circostanza che un terzo, allegando di essere colono e compartecipe del venditore nella coltivazione di tale fondo, aveva chiesto ed ottenuto dal giudice l'autorizzazione al sequestro giudiziario del medesimo. La suprema corte ha annullato la decisione per carenza di motivazione sul requisito della buona fede, enunciando il principio di cui alla massima).

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