Cass. civile, sez. II del 1987 numero 3267 (04/04/1987)


Perché l' obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa dedotta in contratto possa estinguersi per la sopravvenuta impossibilità del primo di procurarsi la cosa stessa, in quanto non più prodotta o non più reperibile sul mercato, occorre che l' oggetto della vendita sia di specie determinata o appartenga ad un genere limitato. In quest' ultimo caso, tuttavia, non basta una qualsiasi limitatezza, poiché, fermi restando i caratteri del genere, della specie e del tipo, i requisiti di composizione e di forma della cosa possono anche variare, senza che per ciò solo la cosa stessa passi da una specie, da un tipo o da un genere ad un altro, a meno che i contraenti non abbiano fatto preciso riferimento a determinate caratteristiche e le abbiano ritenute insostituibili, nel qual caso l' indagine va più specificamente portata sulla esistenza di tali particolari qualità, altrimenti indifferenti. (Nella specie il venditore, convenuto per la risoluzione di un contratto di compravendita avente ad oggetto alcune decine di migliaia di bottiglie cosiddette "canadesi", aveva dedotto la impossibilità della prestazione perché l' unica fabbrica italiana che produceva questo tipo di bottiglie ne aveva cessato la produzione. I giudici del merito avevano dichiarato estinta l' obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile al venditore. La suprema corte, alla stregua del surriportato principio, ha annullato la decisione, anche per difetto di motivazione, osservando che si verteva comunque in tema di pluralità di oggetti aventi caratteristiche comuni e del tutto ripetibili).

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