Cass. civile, sez. II del 1987 numero 1489 (11/02/1987)


Gli usi negoziali o interpretativi, in quanto operanti sullo stesso piano delle clausole contrattuali, non possono considerarsi inseriti nel contratto se non in virtù di un' espressa o implicita manifestazione di volontà dei contraenti, e ciò tanto più quando si tratti di usi che deroghino sostanzialmente alle norme sul contratto in generale e, in particolare, a quelle sulla risoluzione per inadempimento, come l' art.. 5 degli usi commerciali della provincia di Milano il quale dispone che il venditore, trascorsi dieci giorni dalla scadenza della fattura senza che il compratore abbia effettuato il pagamento, ha diritto di risolvere, sia il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, sia gli altri eventualmente in corso o non ancora iniziati.

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