Cass. civile, sez. II del 1986 numero 956 (18/02/1986)


Nell' ipotesi di impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, la norma dell' art.. 1256 cod. civ. per giustificare la "perpetuatio obligationis" dopo la scadenza del termine di adempimento, fa esclusivo riferimento all' interesse del creditore e non anche a quello del debitore il quale, cessata l' impossibilità temporanea della prestazione, deve sempre adempierla indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può eventualmente fare valere sotto il profilo dell' eccessiva onerosità sopravvenuta.Pertanto, qualora il creditore assuma di avere ancora interesse all' adempimento dopo la cessazione dell' impossibilità temporanea, spetta al debitore provare che, in relazione alla natura o allo oggetto dell' obbligazione, il tempo trascorso dalla scadenza contrattuale era tale da non potere far ragionevolmente prevedere che il creditore avesse conservato l' interesse all' adempimento stesso.

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