Cass. civile, sez. II del 1986 numero 796 (08/02/1986)


Nella divisione dell' eredità fatta dal testatore, la circostanza che l' erede, dopo l' acquisto del bene attribuitogli (che si verifica dal momento dell' apertura della successione), subisca la perdita del bene medesimo, per effetto di esecuzione per espropriazione forzata promossa dal creditore del "de cuius", non determina nullità di detta divisione, ma l' obbligo di garanzia degli altri coeredi, ai sensi degli artt. 758 e 759 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1986 numero 796 (08/02/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti