Cass. civile, sez. II del 1986 numero 6977 (26/11/1986)


In tema di vendita di cosa altrui, l' estinzione per prescrizione del diritto del compratore a vedersi procurato l' acquisto della cosa da parte del venditore, non può ritenersi operante allorquando, dopo la scadenza del relativo termine, il venditore acquisti la proprietà dal titolare di essa, senza alcuna manifestazione di volontà intesa ad elidere gli effetti che derivano ai sensi dello art. 1478, comma secondo, cod. civ., cioè il conseguente automatico acquisto della proprietà da parte del suo avente causa, ponendo così in essere un vero e proprio adempimento spontaneo della obbligazione posta a suo carico dal primo comma di detto articolo, con un comportamento inconciliabile con la volontà di avvalersi della prescrizione a termini dell' art. 2937 cod. civ..

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