Cass. civile, sez. II del 1986 numero 6887 (22/11/1986)


La clausola di esclusione della revisione del prezzo dell' appalto, in deroga alla norma di cui al primo comma dell' art. 1664 cod. civ., non può qualificarsi vessatoria o particolarmente onerosa e non deve essere, quindi, specificamente approvata per iscritto, non essendo inclusa nella tassativa elencazione delle clausole onerose contenuta nel secondo comma dell' art. 1341 cod. civ. e non essendo assimilabile a nessuna delle categorie di oneri e di privilegi di cui all' elencazione suddetta.

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