Cass. civile, sez. II del 1986 numero 6591 (11/11/1986)


A norma dell'art.. 1142 cod. civ., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto e incombe sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio.

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