Cass. civile, sez. II del 1986 numero 5142 (23/08/1986)


Seppure il legato in sostituzione di legittima può essere rinunciato puramente e semplicemente, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., senza cioè che al rinunciante derivino diritti diversi nei confronti dell'asse ereditario, tuttavia la volontà diretta, a norma dell'art. 551 cod. civ., a conseguire la quota di riserva invece del legato può essere manifestata dal legittimario anche in forma non espressa ed essere desunta da un comportamento univoco e concludente, esplicativo in modo inequivoco di tale intenzione, la valutazione del quale costituisce un accertamento di fatto affidato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se immune da errori logici o giuridici.

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