Cass. civile, sez. II del 1986 numero 4068 (18/06/1986)


La responsabilità per cose in custodia incombe sul conduttore di un immobile, il quale può rivalersi verso il proprietario-locatore se il danno ai terzi sia derivato da omissione di lavori eccedenti la piccola manutenzione (nella specie il danno era stato causato dalla rottura di una conduttura d'acqua all'interno di una parete).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1986 numero 4068 (18/06/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti